Art. 12.
(Proiezione contemporanea in più sale del medesimo film).

      1. Il medesimo film non può essere proiettato contemporaneamente in più dell'8 per cento delle sale esistenti nelle città la cui quota di mercato è superiore al 2 per cento della circolazione nazionale delle opere cinematografiche.
      2. Ogni anno, sulla base dei dati del primo anno del biennio precedente, il CNC pubblica l'elenco delle città con la quota di mercato superiore al 2 per cento di cui al comma 1, e per ciascuna città indica e aggiorna il numero di sale pari all'8 per cento.
      3. Le imprese di distribuzione concordano con i gestori delle sale cinematografiche i giorni e i modi di proiezione ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.
      4. Alle imprese di distribuzione che violano gli accordi attuativi dell'obbligo di cui al comma 1, il CNC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per ogni giorno e per ogni sala in cui il film è proiettato.

 

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      5. Qualora in una delle città di cui ai commi 1 e 2 sia proiettato il medesimo film in più dell'8 per cento delle sale, il prefetto competente per territorio, con provvedimento d'urgenza, ordina ai gestori delle sale eccedenti di proiettare un diverso film a partire dal giorno successivo all'ordine, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalla normativa vigente in materia.